Su richiesta del Sindaco di Milano diffondiamo quanto in oggetto.
ATTO N. ORDS 26 DEL 04/06/2026
DIREZIONE VERDE E AMBIENTE
AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE
ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO :
PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE
(AEDES ALBOPICTUS)
IL SINDACO
VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e
controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in
particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);
VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano datata 15/01/2020 sul
documento recante “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi
(PNA) 2020-2025” prorogato al 31/12/2026 con Atto Conferenza Stato Regioni n. 245 del
18/12/2025;
RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia prot. G1.2026.0019830 datata 07/05/2026 avente
ad oggetto “Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali
focolai di malattie trasmesse da vettori”;
VISTA la nota prot. n° 119135 del 25/05/2026 inviata da ATS ai Sindaci dei Comuni dell’ATS
Città Metropolitana di Milano avente per oggetto “Misure di lotta per il contenimento delle
zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori”;
PREMESSO che il Comune di Milano esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree
pubbliche di competenza nonché sugli edifici comunali e relative pertinenze, finalizzati al
contenimento delle popolazioni di zanzare;
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DATO ATTO CHE
a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di
West Nile Disease e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno
confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha
rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione
e sorveglianza della WND;
nel 2025 i casi confermati di West Nile Disease in Lombardia sono stati 90, i casi confermati di
Dengue sono stati 56, i casi confermati di Chikungunya sono stati 19, i casi confermati di Zika
sono stati 1, i casi confermati di Usutu sono stati 3, i casi confermati di TBE sono stati 4, i casi
confermati di Toscana virus sono stati 4 (dati estratti dal portale ISS Arbovirosi e dal Bollettino
di Sorveglianza arbovirosi n° 17/2026 – Settimana ISO 17 – 28/04/2026 di Regione
Lombardia);
CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario
pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus
Dengue/Zika/Chikungunya/West Nile, l’intervento principale per la prevenzione di queste
malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è
necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la
rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
EVIDENZIATO inoltre che:
– la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di
lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la
ragionevole soglia di sopportazione;
– la lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione di focolai di sviluppo larvale, sulle
azioni utili a prevenire la formazione, sull’applicazione di metodi larvicidi;
– l’intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e di intervento
di contrasto in caso di emergenze sanitarie;
RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si
manifestino casi sospetti od accertati di Dengue/Zika/Chikungunya o in situazioni di
infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune
provvederà, in accordo con ATS della Città Metropolitana di Milano, ad effettuare direttamente
trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private,
provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad
ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente
individuati;
ATTESA la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi
tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure
straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale,
ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree
particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse,
piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole
raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara
tigre ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa
di questo insetto;
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CONSIDERATO di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di
adozione del presente provvedimento fino al 31/12/2026, comunque riservandosi di stabilire
ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai
cambiamenti meteoclimatici in atto;
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente
provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai
cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
DATO ATTO CHE, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune
provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Agenzia di Tutela
della Salute competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti
comportamenti da adottare;
Visti:
•il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
•la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
•l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
•gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 del Regolamento Locale d’Igiene e in particolare
l’art.1.4.16 “Oneri del Proprietario”;
ORDINA
dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/12/2026
A tutta la cittadinanza:
1. di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario
sparso), provvedendo altresì a svuotare periodicamente ove possibile i contenitori di uso comune
(abbeveratoi per animali, sottovasi etc.) allo scopo di evitare l’accumularsi di acqua;
2. di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne,
vasche, serbatoi).
Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate
con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società
che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, istituti di istruzione,
attività di ristorazione e somministrazione, attività culturali in genere, ecc.), di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi,
balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua
piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà
o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in
modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura
mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione
dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale
di monitoraggio dell’infestazione;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche,
presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità
dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate
in etichetta, a partire dalla stagione primaverile e fino alla fine di ottobre; indipendentemente dalla
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periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia.
Per l’effettuazione di tale tipologia di interventi sarà preferibile l’utilizzo di prodotti biologici a bassa
tossicità e a ridotto impatto ambientale; nella lotta antilarvale il privato cittadino potrà utilizzare, altresì,
“trappole ad acqua”.
In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle
acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di
integrità;
4. di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste
condizioni d’infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli,
aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva
aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza, intervenendo senza trattare piante in
fioritura e nelle ore serali per non colpire gli insetti impollinatori. L’etichetta dei formulati insetticidi
utilizzati dovrà prevedere la specifica dell’impiego sulla vegetazione.
Per l’effettuazione di tale tipologia di interventi sarà preferibile l’utilizzo di prodotti biologici a bassa
tossicità e a ridotto impatto ambientale; potranno altresì essere utilizzate trappole per zanzare adulte, le
quali, si caratterizzano per non colpire le specie non target;
5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire
lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque
meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od
improduttive, al taglio periodico dell’erba;
7. di rimuovere le foglie e liberare le grondaie intasate degli edifici e svuotare regolarmente le vaschette
di condensa degli impianti di condizionamento;
8. di introdurre pesci autoctoni predatori di larve di zanzare nelle fontane e negli specchi d’acqua dei
giardini; è vietata l’immissione del genere ittico alloctono delle Gambusie.
Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di
scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di
raccolta d’acqua stagnante.
A tutti i conduttori di orti, di:
1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da
svuotare completamente dopo l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di
raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;
4. di tenere sgombri le aree da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di
immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche
o di qualsiasi altra provenienza.
Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e
attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in
genere di stoccaggio di materiali di recupero, gestione rifiuti, giardini botanici e vivai, di:
1. procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva, l’eventuale
disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare, delle superfici interessate da dette
attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre con riferimento alle modalità di
disinfestazione, si rimanda alle modalità sopra menzionate.
2. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte
d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto
ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe
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e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
3. coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell’acqua (bidoni,
fusti, annaffiatoi, secchi, bacinelle, cisterne, vasche, serbatoi ecc.) ed evitare la formazione di ristagni
d’acqua meteorica e occasionale;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro
5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita
e ai detentori di copertoni in generale, di:
1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in
containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare
raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di
consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
3. di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire
dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre.
Ai responsabili dei cantieri, di:
1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di
contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere
svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali
presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
4. di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all’eventuale disinfestazione adulticida, con la
manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall’attività a partire dalla stagione primaverile sino
al mese di ottobre; con riferimento alle modalità di disinfestazione, si rimanda alle modalità sopra
menzionate.
Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:
1. di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche
temporanee, di acqua stagnante;
2. di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all’eventuale disinfestazione adulticida con la
manifesta presenza di zanzare; con riferimento alle modalità di disinfestazione, si rimanda alle modalità
sopra menzionate.
All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori
devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso
dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.
DISPONE
Che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza,
all’accertamento e all’irrogazione di eventuali sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo
di Polizia Locale, ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni
vigenti, nonché le Autorità Sanitarie.
DISPONE ALTRESÌ
Che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/Zika/West Nile Disease o di
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situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare
nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani,
immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi,
larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con
separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti
trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.
AVVERTE
La sanzione per l’inosservanza alle presenti norme, prevista dall’art. 1 bis delle Norme Finali del
Regolamento Locale d’Igiene, è determinata in un minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 500,00.
La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne
sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle
affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso in alternativa:
-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento all’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.;
-ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla notificazione
o dalla conoscenza del provvedimento.
IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente